Ai Docenti
Al personale CS
Sede
CIRCOLARE N. 7 del 16/12/2024
L’obbligo di vigilanza
La normativa vigente, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), e si estende al periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), e a tutti i locali scolastici, comprese le pertinenze, nelle quali rientra il cortile della scuola. In una recente sentenza della Corte di cassazione, infatti, è stato chiarito che il cortile di una scuola può essere equiparato a un luogo di lavoro ai fini della determinazione della responsabilità per gli infortuni.
Di conseguenza l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623); nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.
Con la presente circolare si forniscono a tutto il personale le disposizioni cui è necessario attenersi scrupolosamente per garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni.
Quadro normativo e profili di responsabilità
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01). Spetta al Dirigente regolamentare l’entrata e l’uscita degli alunni dalle classi, l’accesso ai laboratori, la ricreazione, l’individuazione delle figure preposte alla sicurezza.
L’obbligo di vigilanza sugli allievi spetta in via preminente al personale docente per tutto il tempo e in tutti gli spazi di pertinenza della scuola. La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048)[1].
Esiste di fatto una presunzione di responsabilità a carico del docente; la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.
Ai sensi dell’Allegato A “SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA – SETTORE SCUOLA” del CCNL 18/01/2024 ai collaboratori scolastici spettano “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente il collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e nel cambio dell’ora.
Vigilanza e orario di servizio
“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni”, come stabilito dall’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico e delle pertinenze, se non durante le uscite didattiche. I docenti in servizio in orario pomeridiano, impegnati in attività curricolari ed extracurricolari, sono responsabili – insieme ai collaboratori -della vigilanza dei propri alunni durante la permanenza nell’atrio, per il consumo del pasto domestico.
Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio, e deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. L’insegnante provvede ad avvertire gli Uffici amministrativi o il vice preside in caso di ritardo.
Disposizioni generali
- L’insegnante è responsabile della vigilanza e dell’andamento disciplinare degli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti presenti in classe e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80). In alcun caso è consentito affidare la classe a educatori o tirocinanti a qualsiasi titolo ammessi ad assistere alle attività didattiche.
- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: l’eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- In caso di ritardo o di assenza l’insegnante deve darne preventivamente comunicazione alla vice preside e agli Uffici amministrativi.
- I collaboratori scolastici vigilano all’ingresso dei plessi l’entrata degli alunni e accompagnano gli alunni autorizzati in ascensore nelle rispettive aule.
- Ogni insegnante accompagna gli alunni nei laboratori, in palestra e negli altri ambienti della scuola, e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- Le classi attendono il suono della campanella a porte chiuse e all’interno dell’aula.
- I docenti dell’ultima ora osserveranno l’ordine di uscita stabilito (di seguito si riporta l’ordine di uscita della scuola secondaria), per ciascun piano: essi faranno uscire gli alunni IN FILA INDIANA in modo da consentire di impegnare le scale due classi alla volta (una classe lato ringhiera e una classe lato parete)
- I docenti accompagnano gli alunni fino al cancello di uscita, e per la scuola secondaria, si accertato che coloro per i quali i genitori non hanno firmato la liberatoria siano prelevati dal genitore o da suo delegato.
- Una volta accompagnati gli alunni al cancello di uscita, i docenti li invitano a non trattenersi nel cortile; in nessun caso è consentito agli alunni di permanere nel cortile durante l’uscita della classe.
- Il personale scolastico invita gli alunni a non permanere nel cortile al di fuori dell’orario scolastico; esso, tuttavia, non è responsabile della permanenza degli stessi negli spazi di pertinenza dei plessi al di fuori dell’orario scolastico, ovvero dopo l’uscita dagli spazi di pertinenza della scuola.
- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per validi motivi e per tempi brevi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- L’insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente in segreteria e al coordinatore di plesso l’assenza dell’alunno/a seguito/a per agevolare le eventuali supplenze degli insegnanti assenti.
- La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe; in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- La sorveglianza e la sicurezza degli alunni devono essere assicurate anche durante la discesa dalle scale
- E’ opportuno che il docente provveda a controllare gli alunni che si trattengano troppo a lungo nei bagni, oppure che chieda al collaboratore di provvedere a rinviarli in classe.
- I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire e richiudere il cancello all’orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità delle porte di ingresso e uscita.
- Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
- I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo a dare comunicare dell’assenza o del ritardo ai coordinatori di plesso e agli Ufficio amministrativi.
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.
Ordine di uscita degli alunni – Scuola secondaria Picentia
Al fine di rendere ordinata e sicura l’uscita degli alunni al termine delle attività didattiche, si dispone l’ordine di uscita delle classi e, soprattutto, si richiamano i sig.ri docenti alla vigilanza degli allievi ed al loro accompagnamento fino ai cancelli di uscita del cortile pertinenziale della scuola.
Le classi usciranno secondo il seguente ordine:
Uscita via Liguria | Classi: Scala A 1° piano: 1^A – 2^A – 3^A – 1^B – 2^B 2° piano: 1^D – 2^D – 3^D – 1^E – 2^E 3° piano: 1^H – 1^G
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Uscita via Toscana | Classi: scala B 1° piano: 3^B – 1^C – 2^C – 3^C 2° piano: 3^E – 1^F – 2^F – 3^F 3° piano: 3^G
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La ricreazione
Durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e all’ingresso dei bagni.
Durante la ricreazione è opportuno consentire agli alunni di alzarsi e di socializzare. Qualora le condizioni climatiche lo consentano, gli alunni, accompagnati dai docenti, potranno uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all’aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa le finestre aperte, per consentire un adeguato ricambio d’aria.
Il cambio d’ora
I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, già in prossimità dell’aula. Il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario. Si raccomanda a tutti i docenti di effettuare il cambio di turno il più rapidamente possibile, di non intrattenersi con i colleghi, e di sollecitare i collaboratori del piano nel caso in cui sia necessario lasciare la classe prima dell’arrivo del collega dell’ora successiva. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni senza l’accompagnamento del docente. Gli alunni attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto e non allontanandosi dall’aula senza il permesso dell’insegnante.
Coloro che usufruiscono del servizio di trasporto non devono intrattenersi nel cortile o al di fuori dei cancelli della scuola.
Sostituzioni di colleghi assenti
La sostituzione dei docenti assenti risponde al prioritario obbligo di assicurare la vigilanza sulle classi. Alle sostituzioni di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità:
- incarico a docente in compresenza, anche di altra classe;
- incarico al docente del potenziamento;
- docente della classe – curricolare o di posto comune – nel caso in cui sia presente un insegnante di sostegno
- docente di sostegno nel caso in cui sia assente l’alunno e non vi siano altre disponibilità
- docente in compresenza con il docente di sostegno, nel caso in cui sia presente l’alunno
- assegnazione di ore eccedenti retribuite al docente disponibile, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ordine;
- distribuzione degli alunni in altre classi parallele, possibilmente dello stesso piano, a copertura dei posti degli allievi assenti, con il supporto dei collaboratori scolastici.
All’inizio dell’anno sono raccolte le disponibilità a effettuare ore aggiuntive da parte dei docenti. L’insegnante di sostegno è tenuto a informare prontamente il vice preside o la persona incaricata delle sostituzioni, dell’assenza del proprio/a alunno/a per agevolare l’organizzazione della sorveglianza.
Nel caso in cui la situazione e i tempi lo consentano, l’ufficio del personale provvede in tempi brevi all’individuazione di eventuali supplenti in ottemperanza alle norme vigenti per l’assegnazione delle supplenze temporanee.
Assenze degli alunni
Il docente della prima ora, tramite il registro elettronico, giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione e acquisirà gli eventuali certificati, che saranno prontamente consegnati all’assistente alla didattica. L’insegnante che rilevasse un numero eccessivo di assenze, reiterate in particolari giorni o periodiche, è tenuto a comunicarle al Coordinatore di classe e alla funzione strumentale preposta al controllo dell’obbligo scolastico, per le opportune comunicazioni alla famiglia. I docenti di strumento e del tempo prolungato sono tenuti a rilevare le assenze pomeridiane degli allievi del corso musicale, e in quest’ultimo caso, ad accertarsi che l’alunno sia stato assente anche la mattina; in caso contrario è tenuto a contattare la famiglia per comunicare l’assenza e accertarsi che ne sia a conoscenza.
Uscita degli alunni dall’aula
Al termine delle lezioni le classi escono secondo l’ordine stabilito, e impegnano le scale in fila indiana, ovvero in fila per uno.
Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali, per un tempo limitato e per singolo alunno. Sono consentite due uscite per l’utilizzo dei servizi igienici, un alunno alla volta, a partire dalla seconda ora fino alla quinta (salvo eccezioni o casi certificati per ragioni di salute). Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.
E’ sconsigliato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (per punizione), perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all’ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.
Si raccomanda ai docenti e ai collaboratori scolastici di osservare, nel loro esclusivo interesse, le norme richiamate e attuare le disposizioni per l’uscita ordinata degli alunni da scuola, e si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
La Dirigente
Ginevra de Majo
documento firmato digitalmente
[1] Nel caso in cui si producesse un infortunio nel cortile della scuola, e fosse accertata l’assenza del docente incaricato di accompagnare gli alunni al cancello, l’insegnante è passibile di denuncia per omessa vigilanza: detta omissione sarà valutata sia sotto il profilo disciplinare e sia sotto il profilo giudiziale, trattandosi comunque di comportamento colposo. Potendosi infine configurarsi la colpa grave, l’insegnante, se assente nel momento dell’incidente senza giustificato motivo, potrebbe essere chiamato ad ottemperare all’eventuale rivalsa che l’Amministrazione potrebbe attivare nei suoi confronti nel caso in cui, chiamata in giudizio, il giudizio stesso si chiudesse con una sentenza di condanna a pagare il relativo risarcimento, sempre che, ovviamente, non intervenga l’Assicurazione.
da Saic8bk008-psc